Responsabilità delle società collegate: principi generali e novità

Set 16, 2025Diritto Societario e Commerciale, Responsabilità d'Impresa

Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 delle società collegate: principi generali e novità alla luce della pronuncia n. 14343/2025 della Cassazione Penale.

 

La responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 ha da tempo sollevato interrogativi in merito ai criteri di imputazione alle società collegate, con particolare riferimento ai rapporti tra controllante e controllata nell’ambito dei gruppi societari.
La recente sentenza della Cassazione Penale n. 14343/2025 rappresenta un punto di svolta, offrendo spunti interpretativi rilevanti per la prassi e la dottrina giuridica, soprattutto per quanto riguarda proprio il criterio di imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/01 alle società del gruppo rispetto a reati commessi nell’interesse o a vantaggio di più soggetti societari collegati, fermo, in ogni caso, il necessario accertamento della colpa di organizzazione in capo a ciascun soggetto.

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell’ente sorge quando il reato è commesso, anche nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso, da soggetti apicali o da sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Nell’ambito dei gruppi societari, la questione si complica, poiché spesso il reato può avvantaggiare al contempo più società del gruppo. Tuttavia, la giurisprudenza ha da sempre escluso l’automatica estensione della responsabilità a tutte le società collegate, richiedendo un accertamento concreto del vantaggio ottenuto da ciascuna, in modo da bandire una qualsiasi forma di responsabilità da posizione.

La pronuncia in esame chiarisce che la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 può estendersi a società collegate solo se viene accertato, con motivazione specifica, che ciascuna società abbia ottenuto un concreto interesse o vantaggio dal reato.
Non basta invece la mera appartenenza al gruppo.
Il giudice deve analizzare in modo dettagliato le condotte e le dinamiche di direzione e coordinamento tra le società, senza automatismi, sia per le controllanti sia per le controllate.
La sentenza sottolinea anche l’importanza di tenere conto della struttura organizzativa delle società e delle relazioni interne al gruppo, evitando approcci presuntivi o generalizzanti.

In conclusione, la sentenza n. 14343/2025 rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 delle società collegate deve fondarsi su una verifica concreta del nesso tra reato e vantaggio specifico per ciascun ente coinvolto. Le società appartenenti a gruppi devono dunque adottare strategie di compliance adeguate, documentando le scelte organizzative e gestionali in modo da prevenire il rischio di un’estensione indebita della responsabilità amministrativa.

È fondamentale aggiornare i Modelli 231 in base alle dinamiche di gruppo e ai rischi condivisi, poiché la responsabilità per colpa di organizzazione è esclusa se l’ente ha adottato e attuato efficacemente un modello idoneo a prevenire il reato, oltre alla nomina di un Organismo di Vigilanza che curi il suddetto Modello.

Avv. Roberta Allora