Reato di lesioni colpose, aggravate dall’inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro
Con Sentenza del 22 aprile 2025 n. 15694, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un amministratore di una Società ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dall’inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, da cui sono derivati danni al proprio dipendente.
Per il medesimo fatto era stata ritenuta responsabile anche la Società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies e 2 D. Lgs. 231/2001 per avere l’amministratore commesso il reato nell’interesse e a vantaggio dell’ente, condannandola ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 26.000,00.
All’amministratore della Società erano state contestate plurime condotte in violazione sia della disciplina giuslavoristica, per aver impiegato il lavoratore in mansioni e con un regime orario difformi da quanto stabilito nel contratto di assunzione, sia della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro, infatti, aveva omesso di predisporre misure idonee alla protezione del lavoratore dai pericoli di caduta dall’alto in concomitanza di un deposito di stoccaggio di altezza pari a 5 metri rispetto al piano di calpestio. Inoltre, l’Amministratore non aveva curato la formazione del lavoratore per i rischi legati alle sue mansioni e non aveva dotato il dipendente di alcun dispositivo di sicurezza individuale. Da tali condotte erano conseguite lesioni personali del dipendente, che era precipitato al suolo durante le attività di pulizia dell’area circostante, per mancanza di un parapetto o di barriere nel muro di contenimento adibito allo stoccaggio.
Contro la Sentenza della Corte d’Appello del 21 marzo 2024, che aveva confermato la Sentenza del Tribunale di Sciacca, l’amministratore e la Società hanno proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate, in violazione della normativa prevenzionistica e le lesioni subite dal lavoratore. L’amministratore, infatti, ha sostenuto che l’infortunio si fosse verificato a causa della sola condotta del lavoratore il quale non aveva autorizzazione ad operare nell’area dell’azienda in cui è avvenuto l’evento in ragione delle mansioni allo stesso attribuite.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, non ha condiviso la prospettazione dell’Amministratore e ha affermato che, nel caso di specie, non ricorressero i presupposti per riconoscere l’interruzione del nesso causale che può verificarsi solo ove il comportamento del lavoratore sia stato abnorme ed imprevedibile rispetto alla mansione e al processo produttivo. Nella fattispecie esaminata, invece, era emerso dalle deposizioni testimoniali che il lavoratore si era limitato a dare esecuzione ad uno specifico ordine proveniente dal preposto alle lavorazioni.
La Corte, infine, ricorda che l’interruzione del rapporto di causalità non può realizzarsi quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti evidenti criticità, come accertato nel caso di specie. Le disposizioni sulla sicurezza, infatti, se correttamente attuate, tutelano il lavoratore anche da infortuni riconducibili ad imprudenze di quest’ultimo e che devono essere impedite dal datore di lavoro tramite un’adeguata applicazione dell’impianto prevenzionistico e una sorveglianza documentata su prassi di lavoro non corrette.
Stante quanto affermato, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità della Società per il reato presupposto di lesioni colpose gravi per inosservanza della disciplina infortunistica ex art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.
L’orientamento espresso con Sentenza 15694/2025 è in continuità con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con precedenti sentenze (ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 31.10.2024 n. 42623, Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 20.03.2019, n. 27871, Cass. Pen. , Sez. IV, sentenza del 17.01.2017, n. 10265, Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 05.03.2015 n. 16397, Cass. Pen. Sez. IV, sentenza del 28.04.2011 n. 23292, Cass. Pen. Sez. IV, sentenza del 15.04.2010 n. 21511).
Avv. Marika Spalla
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