Messa alla prova e spaccio di lieve entità di cui all’art. 73 c. 5 d.p.r. 309/1990

Set 16, 2025Corte Costituzionale, Normativa e Leggi

Con la Sentenza n. 90 del 2025 la Corte Costituzionale ha ammesso la possibilità per l’indagato/imputato del reato di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

I casi sottoposti all’attenzione della Corte Costituzionale riguardano due diversi procedimenti, pendenti avanti i Tribunali di Padova e di Bolzano, nel cui ambito, soggetti imputati per fatti di spaccio di lieve entità, formulavano richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p..

I Tribunali, sulla base di argomenti pressoché identici, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la preclusione prevista dal combinato disposto degli artt. 168-bis c.p., 550 c.p.p. e 73 co. 5 d.P.R. 309/90, in aperta violazione con i dettami di cui agli artt. 3 e 27, co. 3 della Costituzione ed in particolare con riferimento all’esclusione del reato previsto dall’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 rispetto all’istituto della messa alla prova.

I Tribunali rimettenti hanno ritenuto tale preclusione illegittima alla luce della violazione del principio che sancisce il finalismo rieducativo della pena, nonché della disparità di trattamento con il reato di cui all’art. 82 d.P.R. 309/90, che punisce l’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti, che invece rientra tra le fattispecie per cui può essere disposta la messa alla prova.

La questione ha la sua radice nella modifica dell’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, introdotta con il cosiddetto “Decreto Caivano” (convertito, con modificazioni, dalla legge 159/2023), che ha innalzato il limite edittale massimo della pena da quattro a cinque anni di reclusione, precludendo così la concedibilità del beneficio della messa alla prova.

In motivazione viene ravvisato che “L’esclusione del reato di piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova – che è derivata dall’innalzamento del massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione realizzato dal “decreto Caivano” – ha così determinato un’anomalia, ribaltando la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo. L’ipotesi meno grave è soggetta a un trattamento più rigoroso, sul versante considerato, ossia l’ammissibilità alla messa alla prova, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”.

La Corte ha concluso ritenendo irragionevole la disparità di trattamento tra i due reati, in quanto preclusiva, di fatto, dell’accesso al beneficio per la fattispecie meno grave; ciò premesso, ha rimosso la rilevata irragionevolezza dichiarando incostituzionale l’art. 168 bis co. 1 c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.

Dott.ssa Benedetta Palmeri