Check-in negli affitti brevi: da obbligo in presenza a possibilità di gestione da remoto

Nel novembre 2024, il Ministero dell’Interno aveva emesso una circolare che imponeva ai gestori di strutture ricettive, come B&B e affitti brevi, l’obbligo di identificare gli ospiti de visu. Dunque, il Ministero aveva chiaramente stabilito il divieto di utilizzare sistemi di “self check-in” per l’identificazione degli ospiti, come l’invio telematico della copia dei documenti o l’accesso all’alloggio tramite le “key box”. La motivazione addotta dal Viminale era legata al timore che tali forme di identificazione potessero facilitare l’accesso all’alloggio a persone non identificate, eludendo i controlli previsti dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), applicabile sia alle strutture alberghiere, sia ai locatori di immobili con contratto di durata inferiore a 30 giorni.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 10210 del 2025, ha annullato la circolare del Ministero. I giudici hanno spiegato che l’obbligo di identificazione degli ospiti in presenza non solo non è previsto da alcuna norma di legge, ma si pone anche in contrasto con il principio di semplificazione amministrativa introdotto nel 2011, volto a ridurre gli oneri per gli operatori del settore turistico-alberghiero. Imporre un obbligo tanto gravoso, come quello di tenere una reception aperta anche di notte solo per verificare i documenti degli ospiti significherebbe, di fatto, ripristinare vecchie regole già superate dal legislatore.
Inoltre, il TAR ha chiarito che l’identificazione de visu non offre garanzie superiori in termini di sicurezza pubblica, poiché, anche dopo la verifica fisica dell’ospite, questi potrebbe comunque consentire l’accesso all’alloggio ad altri soggetti non identificati. La circolare, peraltro, non ha chiarito perché i sistemi di verifica da remoto non possano ritenersi sufficienti, limitandosi a fare riferimento, in modo generico, ai rischi connessi al Giubileo o al contesto internazionale.
In conclusione, la circolare del Viminale è stata dichiarata illegittima per contrasto con l’art. 109 TULPS, per violazione del principio di proporzionalità e per eccesso di potere, derivante da una motivazione insufficiente. Torna dunque valida la possibilità di self check-in da remoto, purché resti garantito l’obbligo di comunicare tempestivamente le generalità degli ospiti alla Questura. La tecnologia, anche in questo ambito, si conferma un alleato della sicurezza.
Avv. Paolo Garrone
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