Diritto civile
Recupero crediti e procedure esecutive

Lo Studio, previa analisi e previa valutazione, fornisce:
- Attività di recupero crediti per privati e imprese
- Valutazione della situazione economica e finanziaria del debitore
- Assistenza e difesa nelle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi
Lo Studio svolge attività di recupero crediti per privati e imprese, offrendo assistenza e difesa nelle procedure esecutive (mobiliari e immobiliari).
Il recupero del credito può risultare difficoltoso e richiedere tempi lunghi ed esborsi notevoli; fondamentale, pertanto, è l’analisi preliminare svolta da un avvocato con esperienza in materia e finalizzata a vagliare l’effettiva opportunità di recuperare il credito, evitando, quindi, spese e tempi inutili.
L’attività di recupero crediti a seguito delle ultime riforme si svolge principalmente in sede stragiudiziale: in alcuni casi, infatti, sarà possibile e conveniente avviare un’attività di mediazione che consenta di ottenere il pagamento del credito, anche ratealmente, predisponendo un piano di rientro concordato tra le parti.
In caso di insuccesso, invece, sarà attivato nell’interesse del Cliente il procedimento negoziale (mediazione o negoziazione) o giudiziale (procedimento monitorio per decreto ingiuntivo, causa di merito e/o sequestro) più efficace all’ottenimento di un titolo esecutivo, necessario per procedere al recupero forzato del credito nei confronti del debitore, aggredendo e successivamente liquidando il suo patrimonio.
La formula più utilizzata per ottenere il recupero del credito in via giudiziale è il ricorso per decreto ingiuntivo.
Di seguito elencati, in via esemplificativa, i vari passaggi della procedura:
- Invio di diffida e contestuale costituzione in mora al debitore, attraverso la quale sono spiegate in maniera chiara le ragioni del credito e le modalità di pagamento;
- Deposito al Giudice competente del ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo;
- Notifica del decreto ingiuntivo al debitore;
- Notifica dell’atto di precetto al debitore, con cui viene intimato il pagamento entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto;
- Notifica dell’atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) avanti il Tribunale competente per l’esecuzione.
Nell’ottica della più ampia trasparenza e collaborazione reciproca, si sottolinea come lo Studio informi tempestivamente il Cliente di ogni azione intrapresa e degli incombenti necessari per la prosecuzione dell’attività, fornendo il preventivo dell’attività.
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