Diritto penale minorile
«Una briciola di volontà pesa più di un quintale di giudizio e persuasione» A. Schopenhauer

Diritto penale dei minorenni
Nell’ambito del diritto penale minorile lo Studio presta assistenza e difesa a soggetti minorenni indagati o imputati in procedimenti penali, ponendo particolare attenzione alla finalità rieducativa e di reintegrazione nella società.
Lo studio da molti anni svolge attività di assistenza nei procedimenti penali avanti al Tribunale per i Minorenni ove vengono valutate le responsabilità penali dei minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, momento in cui la competenza passa alla magistratura ordinaria.
La legge italiana non prevede reati “speciali” che possono essere commessi solo dai minorenni, ma ha previsto un codice di procedura apposito (DPR 448/1988) per la definizione dei reati commessi da coloro che hanno compiuto gli anni 14 ed i 18 non ancora compiuti (se giudicati imputabili).
La strada in salita è quella più faticosa e complicata, ma è quella che ti permetterà di vedere le cose più in alto.
Il procedimento penale minorile è indirizzato principalmente alla rieducazione del minore. Pertanto chiunque sia stato indagato o imputato avanti al Tribunale per i Minorenni ha il diritto ad un percorso individuale di sviluppo della personalità che lo porti fuori dal circuito giudiziario senza pregiudizi futuri.
In questa prospettiva il legislatore ha previsto istituti particolari o specifiche modalità di definizione del procedimento:
- Art. 27 DPR 448/1988 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
- Art. 27 bis DPR 448/1988 percorso rieducativo del minore;
- Art. 28 DPR 448/1988 sospensione del procedimento e messa alla prova;
- Art. 169 c.p. Perdono giudiziale
Peraltro nel procedimento penale minorile non è ammessa l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) e i danneggiati non possono costituirsi parte civile richiedendo il risarcimento del danno nei confronti del minore per il fatto di reato.
Va ricordato che quando la polizia giudiziaria procede per un delitto non colposo per cui la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o non inferiore a 5 anni, può accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario.
Per contro anche nel procedimento minorile è possibile l’arresto e l’applicazione delle misure cautelari nei casi più gravi con alcune significative peculiarità.
Infatti le misure cautelari ammesse sono le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare in carcere.
Fermo restando le finalità del procedimento minorile, va sottolineato come il legislatore abbia deciso con il D.L. 123/2023 (decreto Caivano) di inasprire le pene di alcuni reati particolarmente diffusi tra i giovani come l’art. 73 c. 5 DPR 309/1990 (spaccio lieve di sostanze stupefacenti) portando la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 o l’art. 4 bis L. 110/1975 (porto di armi per cui non è ammessa licenza es. tirapugni e mazze) portando la pena da uno a tre anni di reclusione, contestualmente ampliando la possibilità per il Giudice di applicare misure cautelari.
Nell’ambito del procedimento minorile assume una funzione rilevante il servizio sociale per i minorenni (USSM) che opera nelle diverse fasi con finalità rieducativa del minore.
L’Organo giudicante (GUP- Tribunale- Corte d’Appello) opera in composizione mista ovvero con la presenza di giudici professionali e giudici onorari come psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori.
Pertanto occorre che l’indagato o l’imputato siano assistiti da avvocati che abbiano competenza ed esperienza nel settore in evidenza che ha finalità diverse da quelle del procedimento ordinario.
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