diritto civile
Diritto condominiale e diritto immobiliare
«La casa è dove si trova il nostro cuore e il nostro tesoro» Plinio Il Vecchio

Lo Studio fornisce assistenza al Cliente per la:
- Assistenza e difesa nell’ambito di vertenze giudiziali e stragiudiziali riguardanti il condominio
- Assistenza e difesa dell’Amministratore di condominio nei confronti dei condòmini
- Assistenza e difesa nelle vertenze tra condòmini
- Assistenza e difese nelle vertenze aventi ad oggetto danni ai beni di uso esclusivo e di uso comune
- Impugnazione delle delibere assembleari
- Corsi di formazione e aggiornamento per Amministratori di Condominio
- Assistenza e difesa nell’ambito di vertenze giudiziali e stragiudiziali riguardanti la proprietà immobiliare, l’edilizia e l’appalto di opere edili
La sezione dello studio che si occupa di diritto immobiliare offre la propria pluriennale esperienza, sia ai proprietari che agli amministratori di condominio, per la risoluzione o la prevenzione di problematiche legali relative all’ambito condominiale, nonché in ambito di edilizia, appalti di opere, bonus edilizi, dal piccolo stabile ai supercondomini.
Lo Studio è pertanto in grado di offrire un servizio completo, dal recupero dei crediti alle azioni per danni alla proprietà singola – quali infiltrazioni, immissioni rumorose moleste, azioni di responsabilità dell’amministratore di condominio anche per gravi irregolarità – o per danni alle cose comuni.
Inoltre, grazie all’esperienza maturata in ambito di vertenze condominiali, i professionisti offrono il loro supporto in tema di impugnazione di delibere condominiali per nullità o annullabilità, sia in fase di mediazione sia in fase giudiziaria, assistendo condomini o singoli proprietari.
Infine, i professionisti dello studio offrono le proprie conoscenze e la propria esperienza per la formazione degli aspiranti amministratori di condominio o per il loro aggiornamento alle ultime novità giurisprudenziali o legislative.
Il condominio negli edifici è definito dall’art. 1117 c.c. come “la comproprietà su alcune parti dell’edificio”, spettante a più soggetti accanto alla proprietà riconosciuta a ciascuno di essi sulla propria porzione di piano. Dunque, ciascuno dei condomini, in proporzione al valore della propria unità immobiliare, è tenuto a contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni (elencate all’art. 1117 c.c.), e a alle spese che vengono deliberate in sede di assemblea condominiale.
A tal proposito, qualora un condomino omettesse di adempiere ai propri obblighi di versamento delle spese condominiali, allora l’amministratore può chiedere al Giudice competente l’emissione di un ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del condomino moroso.
In particolare, l’art. 63 delle disp. att. c.c. prevede la possibilità per l’amministratore di chiedere, sulla base dei rendiconti, dei piani di ripartizione dei medesimi e dei relativi verbali di approvazione da parte dell’assemblea di condominio, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o nei confronti del condomino inadempiente al pagamento dele spese condominiali.
Ciò significa che, nelle forme relativamente celeri del procedimento monitorio, l’Amministratore di condominio può ottenere celermente un provvedimento giurisdizionale già esecutivo, che potrà eventualmente utilizzare per riscuotere coattivamente il credito vantato dal condominio (come, ad esempio, attraverso il pignoramento immobiliare dell’appartamento del condomino).
Per quanto riguarda il tema dell’impugnazione delle delibere condominiali, la legge prevede che le delibere assembleari ritenute illegittime possano essere impugnate entro 30 giorni dalla loro comunicazione dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti.
Il procedimento si articola in una prima fase conciliativa, di carattere obbligatorio, avanti all’organismo di mediazione competente, e in una seconda ed eventuale fase giudiziale, qualora la mediazione non abbia avuto esito positivo.
Il procedimento di impugnazione della delibera condominiale vede come legittimato passivo il condominio, in persona del suo amministratore.
Corsi di formazione e aggiornamento per Amministratori di Condominio
Ai sensi dell’art. 71 Bis delle Disp. Att. c.c., possono assumere il ruolo di amministratore di condominio coloro i quali:
- abbiano il godimento dei diritti civili;
- non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione);
- non siano interdetti o inabilitati;
- il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
- abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Pertanto, per assumere la qualifica di amministratore di condominio, tra i diversi requisiti relativi alla sfera soggettiva dell’individuo, il legislatore ne individua anche uno di carattere formativo, e prevede che sia necessario seguire corsi di formazione amministratore di condominio di almeno 72 ore e, successivamente, corsi annuali di aggiornamento di almeno 15 ore.
I nostri Avvocati sono a disposizione
Chieda un colloquio