diritto civile
Assistenza nelle procedure
di mediazione e negoziazione assistita
«Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare; il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare»
Winston Churchill
Spesso si crede che l’unico modo per far valere i propri diritti sia il ricorso all’Autorità giudiziaria, ma in realtà esistono valide alternative.
Vi sono infatti i cc.dd. “Strumenti ADR” (Alternative Dispute Resolution), aventi la finalità di risolvere le controversie mediante un accordo fra le parti, preventivo della lite e sostitutivo del ricorso all’Autorità giudiziaria.
Con la Riforma Cartabia, la negoziazione assistita è uno strumento che può essere utilizzato anche ai fini della controversie in materia di diritto del lavoro
Tra queste opzioni rientrano:
A) MEDIAZIONE
La mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., prevede che le parti, assistite dai rispettivi avvocati, discutano innanzi ad un mediatore, terzo e imparziale, presso un apposito Organismo di mediazione, i termini della possibile soluzione bonaria della controversia.
Durante il primo incontro di mediazione, il mediatore spiega funzione e modalità della mediazione, invitando le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di proseguire nella procedura.
Qualora le parti intendano dar corso alla mediazione, si tenterà di trovare un accordo tra le parti in lite; se le parti non intendono dar corso alla mediazione, verrà redatto un verbale di mancato accordo e la controversia proseguirà innanzi all’Autorità giudiziaria.
L’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, come riformato nel 2023, prevede un elenco di materie in relazione alle quali è obbligatorio, prima di procedere alla proposizione della domanda giudiziale, esperire un tentativo di mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura).
B) NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Tale istituto, introdotto dal d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014, permette alle parti, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, di tentare di risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati, impegnandosi a cooperare in buona fede e con lealtà.
All’esito della procedura, se le parti riescono a trovare un’intesa, gli avvocati stilano un accordo di negoziazione, il quale ha natura di contratto e sarà quindi vincolante.
Le parti possono sempre avvalersi di tale procedura per tentare di risolvere stragiudizialmente una lite, salvo si tratti di diritti indisponibili.
Tuttavia, in due ipotesi è previsto l’obbligo di procedere ad un tentativo obbligatorio di negoziazione assistita prima di adire il Giudice: se si tratta di controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e nell’ipotesi in cui sia richiesto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
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